Aprire la Partita IVA con il nuovo Regime dei contribuenti Minimi

Al momento stai visualizzando Aprire la Partita IVA con il nuovo Regime dei contribuenti Minimi
  • Categoria dell'articolo:CoachLavoro
  • Commenti dell'articolo:0 commenti

In questo terzo articolo curato da Massima Di Paolo, esperta di Lavoroediritti, completiamo la sintesi delle novità introdotte dal recente Decreto Liberalizzazioni.

Abbiamo già parlato degli interessanti incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego che consentono di richiedere finanziamenti come contributi a fondo perduto e  mutui a tasso agevolato, per progetti d’impresa o per iniziative di lavoro autonomo, microimpresa e franchising.

In un successivo articolo abbiamo parlato della possibilità rivolta i giovani under 35 di avviare una start up con un capitale sociale di solo 1 euro (!) e senza l’intervento del notaio, con la formula della Società Semplificata a Responsabilità Limitata (SSRL).

L’articolo di oggi è dedicato al regime dei minimi fiscali forfettari riformati dalla Finanziaria 2011  con lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi previsti dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;

b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

E’ previsto un forfait fiscale nella misura del 5% complessivo per le imprese costituite dai giovani fino a 35 anni e dura 5 anni: “l’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244/2007 (ossia del 20%) e’ ridotta al 5 per cento”.

Chi  sono i contribuenti minimi?

Sono tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, nell’anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori 4) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

 

La legge riconosce tale beneficio a condizione che:

1) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

2) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

3) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

 

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato due Decreti Attuativi riguardanti tal regime dei minimi nei quali si precisa che:

a) per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita Iva;

b) riguardo al requisito della novità, il vincolo per cui l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Dal provvedimento si evince che il nuovo regime agevolato è aperto anche a quanti abbiano già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il “forfettino”; in questo caso però si potrà usufruire delle agevolazioni fiscali fino al compimento dei 5 anni, oppure fino all’anno in cui il contribuente compia 35 anni.

Ciò significa che per coloro che inizino una nuova attività da molto giovani, potranno usufruire di queste agevolazioni anche oltre i 5 anni previsti e comunque fino al compimento dei 35 anni.

Le agevolazioni, così come già indicato nel decreto di luglio, consisteranno in una aliquota dell’imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali (applicata sui ricavi/compensi – spese, tutto conteggiato per cassa), fissata al 5%. Inoltre il provvedimento attuativo ha previsto la non assoggettabilità dei ricavi/compensi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

 

I contribuenti che si avvarranno del regime contabile agevolato saranno inoltre esonerati dai seguenti obblighi:

1. registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto;

2. tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dalla legge;

3. liquidazioni e versamenti periodici dell’imposta sul valore aggiunto;

4.versamento dell’acconto annuale dell’imposta sul valore aggiunto;

5. presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive, di cui all’articolo 19 dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e versamento della relativa imposta.

 

Tutto chiaro? Certo la burocrazia in Italia non è mai semplice…per quanto ci provino a renderla “semplificata”!

Ad ogni modo è possibile avvalersi non solo delle informazioni presenti in rete, ma anche di validi professionisti (Commercialisti e Legali).

Una riflessione più ampia ora su questi nuovi strumenti a favore dell’autoimprenditorialità: è chiaro l’intento del Legislatore di favorire l’avvio di attività da parte dei giovani, il cui tasso di disoccupazione attualmente è davvero preoccupante (intorno al 30%).

Ora però sappiamo bene come la situazione degli over 35 nel mercato del lavoro peggiora man mano che ci si avvicina ai fatidici 50 anni

E’ quindi fondamentale che, oltre alle misure a sostegno dell’autoimpiego, che servono per agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di chiunque si trovi senza (senza limiti di età!) , si può e si deve fare di più per favorire l’occupabilità di chi rischia, per una discriminazione dovuta a fattori anagrafici, di avere grosse difficoltà a reinserirsi in un mercato del lavoro sempre più chiuso.

 

Lascia un commento